INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE
IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA
ANNUALITÀ 2022
AVVISO PUBBLICO
approvato con Determina Dirigenziale n.1363 del 23/06/2022
Si informa la cittadinanza che, ai sensi del Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016 , della DGR 104/2017 e della DGR 897/2021 “Aggiornamento delle linee guida regionali per la programmazione delle prestazioni domiciliari in favore degli utenti in condizione disabilità gravissima” viene indetto il presente Avviso per l’erogazione dei contributi, a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima, residenti nei Comuni del Distretto VT4 (Bassano Romano, Barbarano Romano, Blera. Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia).
Art. 1 – OBIETTIVI
Così come indicato dalle Linee Guida della Regione Lazio (DGR 897/2021), gli obiettivi di tale intervento sono i seguenti:
– favorire, ove possibile, la permanenza nel proprio domicilio delle persone con importanti compromissioni funzionali che richiedono un elevato livello di intensità assistenziale;
– garantire una maggiore flessibilità organizzativa dei modelli di offerta, attraverso soluzioni personalizzate che siano in grado di conciliare più aspetti: adattabilità, appropriatezza, tempestività ed efficacia delle cure/assistenza domiciliare ad alta integrazione, elevando la qualità stessa del servizio;
– implementare la rete di sostegno e aiuto alle persone in condizioni di disabilità ed al nucleo familiare;
– rafforzare l’integrazione socio sanitaria in risposta ad un bisogno complesso.
– favorire il supporto sociale e l’autonomia della persona con disabilità, con un sostegno educativo e psicologico alla persona nel suo nucleo familiare, promuovendo il sostegno alla partecipazione ad attività culturali, formative, sportive e ricreative ed attività di supporto alla funzione educativa genitoriale.
Art. 2 – BENEFICIARI
Possono presentare domanda per l’accesso agli interventi previsti i cittadini residenti nei Comuni del Distretto Socio-Sanitario VT4 (Bassano Romano, Barbarano Romano, Blera, Capranica, Caprarola, Carbognano, Monterosi, Oriolo romano, Ronciglione, Sutri, Vejano, Vetralla, Villa San Giovanni in Tuscia) in condizioni di disabilità gravissima, comprese quelle affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e le persone con stato di demenza molto grave tra cui quelle affette da morbo di Alzheimer così come ribadito dal DPCM 21 novembre 2019, all’art.2 comma 6.
Per la condizione di disabilità gravissima si fa riferimento all’Art.3 del Decreto Interministeriale del 26 Settembre 2016:
“Si intendono in condizione di disabilità gravissima le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla Legge 11/02/1980, n.18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.159/2013 e per e quali sia verificata una delle seguenti condizioni:
- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella sala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤10;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Demential Rating Scale (CDRS) ≥ 4;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoen e Yahr mod;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI ≤34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8;
- i) ogni altra persona in condizioni di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Per l’individuazione delle altre persone in condizione di dipendenza vitale, di cui alla precedente lettera i), si rimanda invece ai criteri di cui all’allegato 2 del decreto”.
Nel caso in cui le condizioni di cui alle lettere a) e d) siano determinate da eventi traumatici e l’accertamento dell’invalidità non sia ancora definito ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interessati possono comunque accedere, nelle more della definizione del processo di accertamento, ai benefici previsti dalla Regione, in presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione da parte dello specialista di riferimento che accompagni il rilievo funzionale.
Art.3 – PRIORITA’ DI ACCESSO
La DGR 897/2021, in linea con quanto previsto anche dal DPCM 21 novembre 2019, stabilisce la continuità assistenziale agli utenti già in carico, attualmente beneficiari del contributo che avranno, quindi, la priorità garantendo loro l’erogazione degli importi minimi, sulla base delle risorse disponibili.
Art. 4 – INTERVENTI
Il presente Avviso Pubblico prevede il riconoscimento, alle prestazioni, di uno dei seguenti contributi economici a sostegno della domiciliarità:
- a) Assegno di cura,
- b) Contributo di cura
- c) Intervento Diretto
L’erogazione degli Assegni e dei Contributi di Cura è subordinata all’effettivo trasferimento delle relative risorse da parte della Regione Lazio ed è effettuata impegnando le risorse effettivamente disponibili. Pertanto l’ammissione delle richieste di contributo non vincola l’ente capofila, poiché le richieste ammesse ai contributi verranno soddisfatte in misura e nei limiti delle risorse disponibili nell’ordine definito in base alla valutazione effettuata secondo le modalità e i criteri di priorità indicati nel presente avviso.
- A) ASSEGNO DI CURA
Gli assegni di cura, ai sensi dell’art.25 comma 2 lett. a) della L.R.11/2016, sono benefici a carattere economico o titoli validi per l’acquisto di prestazioni rese da personale qualificato scelto direttamente dall’assistito e dalla famiglia.
Le figure professionali che forniscono assistenza alle persone in condizione di disabilità gravissima e/o non autosufficienza, ivi compresa la SLA, devono essere in possesso, come stabilito dalla DGR 223/2016, come modificata da DGR 88/2017, di uno dei seguenti titoli:
- a) operatore sociosanitario (OSS);
- b) assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST);
- c) operatore socio assistenziale (OSA);
- d) operatore tecnico ausiliario (OTA);
- e) assistente familiare (DGR 609/2007);
Possono altresì svolgere le funzioni di operatore le persone non in possesso dei titoli sopra indicati, ma con documentata esperienza in tali funzioni almeno quinquennale in strutture e servizi socio assistenziali per persone con disabilità e/o per persone anziane, che si iscrivano ad un corso utile al rilascio di uno dei titoli sopra elencati nel rispetto della tempistica prevista.
Il mancato conseguimento del titolo nell’arco temporale indicato fa venir meno l’idoneità dello svolgimento delle funzioni proprie di questa forma di assistenza.
Come già previsto dalla DGR 430/2019, per favorire la più ampia libertà di scelta, l’utente e la sua famiglia potranno individuare l’operatore oppure acquistare le prestazioni di assistenza direttamente da un soggetto erogatore del terzo settore accreditato ai sensi della DGR 223/2016 e s.m.i.
Il sostegno di natura economica è finalizzato a compensare, in modo almeno parziale, le spese da sostenere per l’acquisizione delle prestazioni assistenziali domiciliari contemplate nel PAI (Piano assistenziale Individualizzato), mediante la sottoscrizione di regolare contratto di lavoro.
Non vengono finanziate le spese derivanti da rapporti di lavoro realizzati con i familiari e affini, come individuati all’art.433 del Codice Civile.
L’Assegno di cura è compatibile con la fruizione di altri servizi ed interventi del complessivo sistema di offerta, quali:
– interventi di assistenza domiciliare integrata, componente sanitaria;
– interventi riabilitativi sanitari a carattere ambulatoriale e/o domiciliare e semiresidenziali;
– ricoveri ospedalieri/riabilitativi per un periodo non superiore ai 30 giorni, decorso il quale il contributo verrà sospeso (DGR 897/2021), per essere poi riattivato al momento del rientro dell’utente al proprio domicilio. È fatto obbligo all’utente e/o al suo caregiver di comunicare tempestivamente all’UdP (Ufficio di Piano) il ricovero che superi il periodo di giorni 30; – ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie ed altre azioni di sollievo, complementari al percorso di assistenza domiciliare definito nel PAI.
– programmi terapeutici ed educativi per i minori in età evolutiva prescolare con disturbi dello spettro autistico rientranti nella condizione di cui alla lett. g Art. 3 Decreto Interministeriale del 26 Settembre 2016.
L’Assegno di cura non viene riconosciuto o, se già attribuito, viene interrotto nei casi seguenti:
– ricoveri di sollievo il cui costo sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
– prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea presso strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali;
– fruizione di altri servizi socio-assistenziali i cui oneri gravino sui fondi del FNA
L’Assegno di cura assegnato quale sostegno economico per la realizzazione dell’intervento di assistenza alla persona è di durata annuale, sarà erogato agli aventi diritto fino alla concorrenza delle risorse disponibili in ambito distrettuale, tenendo conto degli importi minimi e massimi e dei criteri di priorità nell’accesso.
L’importo minimo da erogare, a partire dalla mensilità di luglio 2022, è compreso tra € 500,00 e € 800,00 mensili per ciascuna persona beneficiaria (valutata in base alle scale ed ai criteri di cui all’allegato A della DGR 897/2021, nei limiti delle risorse stanziate dalla Regione Lazio per il Distretto VT4).
- B) IL CONTRIBUTO DI CURA
Il Contributo di cura è un contributo economico per il riconoscimento ed il supporto alla figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato (si ricorda, tuttavia, che il Decreto interministeriale 26 Settembre 2016 prevede che la figura del caregiver sia rivestita anche da un soggetto non familiare).
Il Contributo di cura assegnato quale sostegno economico per la realizzazione dell’intervento di assistenza alla persona è di durata annuale, sarà erogato agli aventi diritto fino alla concorrenza delle risorse disponibili in ambito distrettuale, tenendo conto degli importi minimi e massimi e dei criteri di priorità nell’accesso.
L’importo minimo da erogare è compreso tra € 400,00 e € 700,00 mensili, per ciascuna persona beneficiaria (valutata in base alle scale ed ai criteri di cui all’allegato A della DGR 897/2021 nei limiti delle risorse stanziate dalla Regione Lazio per il Distretto VT4)
Il contributo di cura è:
– cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento ed ogni altro assegno riconosciuto a carattere previdenziale e/o assicurativo;
– non è cumulabile con l’Assegno di cura di cui alla lettera A e con altri interventi di assistenza, componente sociale, a domicilio già attivi in favore del cittadino e coperti da risorse Regionali.
Il contributo di cura è compatibile con la fruizione di altri servizi ed interventi del complessivo sistema di offerta quali:
– interventi di assistenza domiciliare integrata, componente sanitaria;
– interventi riabilitativi sanitari a carattere ambulatoriale e/o domiciliare;
– ricoveri ospedalieri/riabilitativi per un periodo non superiore ai 30 giorni, decorso il quale il contributo verrà sospeso;
– ricoveri di sollievo in strutture socio-sanitarie ed altre azioni di sollievo, complementari al percorso di assistenza domiciliare definito nel PAI.
- C) INTERVENTO DIRETTO
In caso di scelta dell’intervento diretto, il servizio di assistenza domiciliare verrà concesso direttamente dal Comune mediante piani Personalizzati, previamente concordati con le persone richiedenti e con conseguente verifica dell’efficacia delle prestazioni. La durata della prestazione sarà concessa compatibilmente con il numero e la gravità dei casi diagnosticati e i finanziamenti attribuiti dalla Regione Lazio e il valore della stessa sarà analogo a quello del contributo di cura. L’intervento non è cumulabile con altri interventi di assistenza, di componente sociale, a domicilio già attivi in favore del cittadino e finanziati da risorse regionali, mentre è compatibile con tutti gli interventi di natura sanitaria domiciliare a meno che i diversi interventi siano complessivamente necessari a coprire il fabbisogno assistenziale globale dell’utente valutato in sede di predisposizione del PAI;
Art. 5 – VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE
La valutazione delle richieste, in base ai criteri indicati nell’allegato alla DGR 897/2021, sarà effettuata dall’Unità Valutativa Integrata, composta dagli Operatori Asl, l’Assistente Sociale dell’Ufficio di Piano e le Assistenti Sociali dei Comuni afferenti il Distretto Socio-Sanitario VT4, che redigerà il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI).
Art. 6 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il presente bando viene emesso in modalità aperta, ciò permette a qualsiasi interessato, la presentazione della domanda di accesso al contributo, redatta sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione allegato al presente Avviso, in qualunque momento dell’anno.
L’Istanza dovrà essere formulata, dal diretto interessato o da chi ne cura gli interessi.:
-tutti gli uffici dei Servizi Sociali del Comune di residenza,
Entro le ore 12.00 del giorno 27/07/2022, gli utenti già inseriti nella graduatoria relativa all’annualità 2021, dovranno presentare al Comune di residenza, il modello allegato alla presente corredato da documento di identità e attestazione ISEE:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo oppure tramite l’indirizzo Pec del Comune di residenza:
Le domande presentate in qualunque momento dell’anno da parte dei soggetti interessati e non inseriti nella graduatoria relativa all’annualità 2021, saranno prese in carico dall’Ufficio di Piano per poi essere valutate con cadenza trimestrale per la formazione / aggiornamento ed eventuale scorrimento delle liste di attesa.
L’eventuale scorrimento dell’elenco dei beneficiari e il conseguente accesso al contributo non è retroattivo ma limitato ai mesi restanti dell’annualità in corso.
Art. 7 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Al “modello di istanza per la richiesta del beneficio a favore di persone affette da disabilità gravissima” deve essere allegata la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER NUOVA DOMANDA:
– certificazione medica di Disabilità Gravissima (da redigere sul modello alleato alla domanda) rilasciata da una struttura sanitaria specialistica pubblica che attesti la condizione di disabilità gravissima ai sensi dell’art.3 del decreto interministeriale del 26 settembre 2016 e che indichi esplicitamente la tipologia della disabilità gravissima, lo strumento di valutazione utilizzato e il punteggio assegnato
– Copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario del contributo;
– Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (se diverso dal beneficiario del contributo);
– Attestazione ISEE socio-sanitario per prestazioni non residenziali in corso di validità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER PERSONA GIA’ INSERITA IN GRADUATORIA:
– Copia del documento di identità in corso di validità del beneficiario del contributo;
– Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente (se diverso dal beneficiario del contributo);
– Attestazione ISEE socio-sanitario per prestazioni non residenziali in corso di validità.
– Se la situazione sanitaria è variata rispetto alla certificazione sanitaria presentata nelle precedenti annualità, PRESENTARE NUOVA CERTIFICAZIONE (da redigere sul modello allegato alla presente domanda) rilasciata da una struttura sanitaria specialistica pubblica che attesti la condizione di disabilità gravissima ai sensi dell’art.3 del decreto interministeriale del 26 settembre2016 e che indichi esplicitamente la tipologia della disabilità gravissima, lo strumento di valutazione utilizzato e il punteggio assegnato.
Art. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA
Saranno escluse le domande:
– non sottoscritte dal richiedente o da chi ne fa le veci;
– sprovviste della copia del documento del beneficiario e del richiedente (se diverso dal beneficiario del contributo)
Per i nuovi utenti, la mancata presentazione in allegato alla domanda della certificazione medica di disabilità gravissima, costituisce motivo di esclusione della stessa.
Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE
La misura di sostegno sarà graduata in funzione dell’ISEE Socio Sanitario e della compresenza di altri servizi/prestazioni socio assistenziali già attivi secondo i seguenti criteri:
Servizi socio assistenziali compresenti rispetto al beneficio riconosciuto all’utente per la disabilità gravissima | Punteggio da attribuire nel PAI |
Nessun servizio | 4 |
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi:
Assistenza domiciliare fino a 12 ore settimanali o HCP o altri contributi finalizzati all’assistenza per un valore di € 300,00 |
3,5
|
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi:
Assistenza domiciliare tra 13 e 18 ore settimanali o HCP o altri contributi finalizzati all’assistenza per un valore di € 450,00 |
3 |
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi:
Assistenza domiciliare tra 19 e 24 ore settimanali o HCP o altri contributi finalizzati all’assistenza per una valore di € 600,00 |
2,5 |
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi:
Assistenza domiciliare tra 25 e 30 ore settimanali o HCP o altri contributi finalizzati all’assistenza per un valore di € 750,00 |
2 |
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi:
Assistenza domiciliare per oltre 30 ore settimanali o HCP o altri contributi finalizzati all’assistenza per un valore di € 900,00 |
1,5 |
Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi
Frequenza al Centro diurno o semiresidenziale o attività di laboratorio per 3 gg a settimana |
1 |
FASCIA ISEE SOCIO SANITARIO | PUNTEGGIO PER ISEE/UTENTE ADULTO | PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER ISEE UTENTE/MINORE | PUNTEGGIO TOTALE UTENTE MINORE |
< € 13.000,00 | 6 | 2 | 8 |
< € 25.000,00 | 5 | 2 | 7 |
< € 35.000,00 | 4 | 2 | 6 |
<€ 45.000,00 | 3 | 1 | 4 |
<€ 55.000,00 | 2 | 1 | 3 |
<€ 65.000,00 | 1 | 1 | 2 |
> € 65.000,00 | 0 | 0 | 0 |
GRADUAZIONE DEL CONTRIBUTO PER PERSONA SULLA BASE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI | CONTRIBUTO MINIMO DA EROGARE PER L’ASSEGNO DI CURA | CONTRIBUTO MINIMO DA EROGARE PER IL CONTRIBUTO DI CURA (caregiver) |
Punteggio da 1 a 3 | € 500,00 | € 400,00 |
Punteggio da 4 a 6 | € 600,00 | € 500,00 |
Punteggio da 7 a 8 | € 700,00 | € 600,00 |
Punteggio da 9 a 12 | € 800,00 | € 700,00 |
Art. 10 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Le prestazioni e gli interventi erogati attraverso gli Assegni di cura/contributi di cura saranno oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dei Servizi Sociali Comunali di residenza del beneficiario con cadenza bimestrale al fine di monitorare e valutare il raggiungimento degli obiettivi del PAI.
I servizi sociali distrettuali verificheranno l’avvenuta esecuzione degli adempimenti legati all’atto di impegno sottoscritto (PAI), in particolare gli interventi domiciliari attivati e la valutazione della loro compatibilità, con l’obiettivo di tutela bio-psico-fisica della persona assistita e di supporto alla famiglia; inoltre certificheranno la rendicontazione delle spese sostenute riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro instaurato per l’acquisizione delle prestazioni di assistenza, componente sociale.
A tal proposito l’utente è tenuto a presentare, al momento dell’attivazione del contributo, il contratto di assunzione del personale e con cadenza trimestrale una rendicontazione delle spese sostenute opportunamente documentate.
Art. 11 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Il non rispetto delle disposizioni definite nel presente bando, determinerà la sospensione del finanziamento e, nel caso di mancate giustificazioni delle contestazioni segnalate per iscritto nei tempi previsti, la revoca dello stesso. In particolare possono determinare la revoca del finanziamento:
– l’utilizzo delle risorse economiche per scopi diversi da quelli definiti nel presente documento e previsti nel progetto individualizzato;
– documentazione di spesa non pertinente;
– mancato rispetto della normativa riguardante il contratto di lavoro degli assistenti personali.
Art. 12 – CAMBIO DI RESIDENZA
Cambio di residenza in altra Regione
In caso di trasferimento della residenza della persona beneficiaria dell’assegno di cura in altra Regione, l’erogazione del beneficio è garantita per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dalla domanda di cambio di residenza, sia in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro già in essere che in caso di sottoscrizione del contratto con un nuovo operatore.
In applicazione del principio generale di non sovrapposizione di misure pubbliche con analoghe finalità, l’erogazione sarà interrotta, anche prima del termine di 6 mesi, nel momento in cui l’utente accederà al servizio o alla prestazione di assistenza per la disabilità gravissima programmato dalla nuova Regione di residenza, a prescindere dalle modalità di erogazione e dagli importi riconosciuti. Resta fermo l’obbligo per l’utente di rendicontare le spese ammissibili a contributo, relative all’arco temporale suindicato, al distretto socio sanitario di provenienza e di inviare allo stesso, entro 15 gg, la comunicazione formale di avvenuto accesso all’assistenza per la disabilità gravissima nella nuova Regione.
Cambio di residenza in ambito regionale
In caso di trasferimento della residenza, nel corso dell’annualità di intervento, in un diverso Comune del territorio regionale, l’assegno di cura o il contributo di cura sono riconosciuti all’utente beneficiario nel modo di seguito indicato.
Il distretto socio sanitario che ha programmato l’intervento e la correlata spesa, erogherà la misura di sostegno fino al termine dell’esercizio finanziario di competenza e, comunque, fino alla nuova assegnazione di risorse concordando con il Capofila del distretto di nuova residenza le modalità operative per assicurare la continuità assistenziale all’utente.
Il budget annuale di programmazione per la disabilità gravissima, assegnato al distretto socio sanitario a cui afferisce il nuovo Comune di residenza, terrà, quindi, conto dell’incremento numerico del dato utenza per la presa in carico del nuovo beneficiario e della spesa necessaria ad erogare la prestazione assistenziale in suo favore
Art. 13 – INTERVENTI AGGIUNTIVI IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA SLA
La L.R. 13/2018, all’art. 4 comma 12, prevede la realizzazione di interventi a carattere socio assistenziale in favore delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).
La DGR 897/2021 fissa in euro 300,00 il valore massimo del contributo assistenziale in favore dell’utente affetto da SLA in condizione di disabilità gravissima. L’importo è determinato in base alla valutazione della complessità del bisogno assistenziale e della correlata gravosità dell’onere assistenziale per l’intero ambito familiare.
Il contributo regionale può avere, quindi, carattere integrativo rispetto ad altri servizi territoriali e misure di sostegno socio assistenziali già attivi ed è complementare ed integrativo rispetto alle prestazioni di assistenza sanitaria.
Nel caso di utenti già beneficiari dell’assegno di cura o del contributo di cura, il contributo di cui trattasi incrementerà l’importo degli stessi fino a concorrenza del tetto massimo previsto, per ciascuno, dalla disciplina regionale per 12 mensilità.
Art. 14 – TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ex Regolamento UE n.679/2016 e D.Lgs.n.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.n.101/2018 è, il Comune di Vetralla.
Art. 15 – INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai servizi sociali dei Comuni del distretto VT4
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale dei 13 Comuni del Distretto e sul sito del Distretto VT4, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013.
L’assegno di cura ed il contributo di cura sono riconosciuti:
– per gli utenti già in carico ai servizi territoriali e beneficiari della misura di sostegno, in continuità;
– per gli utenti aventi diritto in lista d’attesa nelle graduatorie distrettuali già esistenti, a decorrere dalla data in cui il distretto socio sanitario disponga delle risorse necessarie a soddisfare la richiesta individuale (lista di attesa);
– per i nuovi utenti, a decorrere dalla data in cui il distretto socio sanitario disponga delle risorse necessarie a soddisfare la singola domanda, con accesso progressivo alla misura di sostegno secondo l’ordine cronologico di presentazione.
La quantificazione economica del contributo di cura e dell’assegno di cura, è calcolata in base alle risorse erogate dalla Regione Lazio garantendo la quota minima indicata nel presente Avviso
L’assegno di cura ed il contributo di cura saranno erogati con cadenza mensile per sostenere adeguatamente i costi di assistenza e l’organizzazione familiare del lavoro di cura aggravati, ulteriormente, in piena emergenza sanitaria.
La graduatoria delle richieste istruite e dell’esito dell’istruttoria a seguito di UVMD sarà consultabile sul sito del distretto VT4 o sui siti dei 13 Comuni. Al fine di garantire la privacy le graduatorie saranno pubblicate indicando il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda.
La presentazione della domanda e l’inserimento in graduatoria non costituiscono titolo sufficiente all’assegnazione dei benefici. Il diritto ad accedere matura solo a seguito dell’assegnazione definitiva con determinazione dirigenziale, del contributo sulla base delle risorse effettivamente disponibili e nei limiti del massimale definito dalla Regione Lazio.
Art. 16 – RINVIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE
Per quanto non esplicitamente espresso nel presente Avviso Pubblico si fa riferimento alle vigenti normative nazionali e regionali ed in particolare al Decreto interministeriale 26 settembre 2016 e alle DGR della Regione Lazio n. 104/2017 e n. 897/2021.
Vetralla, 23/06/2022
Responsabile del Settore VIII
f.to Dott.ssa Francesca Spigarelli
Pagina aggiornata il 29/03/2023