ORDINANZA SINDACALE
N.Registro Generale 13 del 24-08-2022
OGGETTO: ART. 50 COMMA 7 D. LGS. N. 267/2000 – CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI 26.08.2022
IL SINDACO
PREMESSO che con D.L. 6/12/2011 n° 210 “misure urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici “, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
VISTA la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n° 3644/c emanata in data 28/10/2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela;
VISTO che, per la data del 26.08.2022, è in programma lo svolgimento della manifestazione denominata “Borgo Party”;
VISTA la rilevanza dell’evento in termini di affluenza dei partecipanti, consumo e vendita di alimenti e bevande, problematiche ed implicazioni in termini di sicurezza pubblica;
RITENUTO legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un’adeguata funzionalità dei pubblici esercizi, nonché dei circoli privati che effettuano somministrazione, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete e sicurezza pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell’inquinamento acustico e ambientale, e alla salute e incolumità delle persone, in occasione della data dell’evento;
VISTO il D.L. 06/12/2011, n° 201 convertito in Legge il 22/12/2011, n° 214;
VISTO il D.L. 24/01/2012, n° 1, convertito in Legge il 24/03/2012, n° 27;
VISTO il D.L. N° 223/2006 convertito in Legge n° 248/2006;
VISTO l’art 9 del RD. 18/06/1931 n° 773, e il regolamento di esecuzione di cui al RD. 06/05/1940, n° 635;
VISTA la Legge 25/08/1991, n° 287;
VISTO il D.Lgs 267/2000, art.5 0 , comma 7;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
Per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di apportare le seguenti limitazioni, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l’ordine pubblico, in riferimento alla giornata del 26.08.2022 e alle ore immediatamente successive:
- Chiusura delle attività interessate dalla somministrazione di alimenti e bevande (Bar, ristoranti, circoli privati, negozi di vendita generi alimentari) alle ore 02:30;
- Riapertura degli esercizi sopra citati non prima delle ore 05:30;
AVVERTE
Che l’inottemperanza del presente atto verrà sanzionata ai sensi dell’art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs 267/2000 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €,25,00 ad € 500,00.
Gli Ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
AVVERTE
Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune.
Dalla residenza Municipale addì 24/08/2022.
Vejano, 24-08-2022
IL SINDACO
TERESA PASQUALI
Pagina aggiornata il 29/03/2023