ORDINANZA MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

ORDINANZA SINDACALE

N.Registro Generale 8 del 17-06-2022

 

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI – ANNUALITÀ 2022

 

IL SINDACO

OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di

massima pericolosità per gli incendi boschivi.

 

VISTO il D. lgs. n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50

comma 5;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della

L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 4/06/2020, con il quale si

stabilisce, fra l’altro che dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli

incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio.

Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di

maggio e fine ottobre;

VISTO il D.Lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il

Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni

di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36

della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39”;

VISTO il D.Lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e

Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi

boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si

propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio

forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano

un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Considerato che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005,

durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del

Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o

immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

_ accendere fuochi di ogni genere;

_ far brillare mine o usare esplosivi;

_ usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

_ usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non

in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o

inceneritori che producano faville o brace;

_ fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa

creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;

_ esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o

mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri

articoli pirotecnici;

_ transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta

eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei

regolamenti vigenti;

ORDINA

1) Divieti

Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave

pericolosità di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del

Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o

immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

_ accendere fuochi di ogni genere;

_ far brillare mine o usare esplosivi;

_ usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

_ usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non

in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o

inceneritori che producano faville o brace;

_ aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;

_ fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo

stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o

mediato di incendio;

_ esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o

mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri

articoli pirotecnici;

_ fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

_ transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta

eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei

regolamenti vigenti;

_ mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli

incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad Azienda Strade Lazio ASTRAL Spa, alle Società di gestione di

servizi idrici, alla Provincia di Viterbo, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli

assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di

attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in

prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca,

residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee

fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive

modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove

esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di

gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla

vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art.

2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi

di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l’ubicazione

della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della

sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le

aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all’ Agenzia Regionale di Protezione Civile della

Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata

Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su

cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le

misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole

tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la

propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2

della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare

razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere,

nonché altri articoli pirotecnici,

Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà

autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note

come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e

verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’Azienda, di mezzi e di

squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per

tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e

propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia

municipale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella

documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in

condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il

Sindaco sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle

operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e

all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione,

per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si

propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari e/o conduttori di terreni sia nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il

perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore

a 5 metri.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale

7/2005 è vietato accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli

delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all’articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei

terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati,

nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il

territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a

riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi

ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri

lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un

eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e

conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in

particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli,

incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti

residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie

spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri,

libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono

effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la

fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme

statali e regionali vigenti.

Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e

strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di

mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto

disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che

dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa

antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica

incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con

quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno

scrupolosamente attenersi ai contenuti dell’art.13 del D.Lgs. n. 36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene

alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree in gestione includendo ciò nei

piani di gestione.

Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà

essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata

alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.

Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale,

con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia

Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della pres

ente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia

perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni

già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle

materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto

dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con

la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del

D.Lgs. 267/2000.

Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della

L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 4/06/2020.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione

all’Albo Pretorio del Comune di Vejano e sul sito internet istituzionale del Comune di Vejano, nonché

mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

– Comando Stazione Carabinieri di Vejano;

– Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vejano;

– Provincia di Viterbo – Direzione Provinciale viabilità;

– Comando Polizia Municipale;

– Università Agraria di Vejano;

– Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale.

IL SINDACO

Teresa Pasquali

Vejano, 17-06-2022

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’ art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Pagina aggiornata il 29/03/2023

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