ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 24.08.2022: ART.50 CO.7BIS D.LGS 267/2000-PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA BEVANDE ALCOLICHE

ORDINANZA SINDACALE
N.Registro Generale 12 del 24-08-2022

OGGETTO: ART.50 CO.7BIS D.LGS 267/2000-PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA BEVANDE ALCOLICHE

IL  SINDACO

PREMESSO che è stata autorizzata una manifestazione denominata “Borgo Party” che si terrà in data 26.08.2022;
CONSIDERATO che la manifestazione prevede un afflusso di pubblico, trattandosi di una serata ove sono previsti spettacoli musicali ed intrattenimenti vari, ove almeno potenzialmente si potrebbero ingenerare comportamenti che possano trascendere, sotto il profilo comportamentale, di singoli o gruppi di persone;
CONSIDERATO che occorre scongiurare che tali episodi possano comportare danni a cose e persone a causa dell’utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed altri oggetti in vetro e lattine;
RITENUTO per tanto, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose o persone, vietando l’introduzione di bottiglie, contenitori, bicchieri di vetro o comunque di consistenza pericolosa all’interno dell’area dedicata alla manifestazione;
VISTO l’art. 50 comma 7bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione della manifestazione di cui al primo capoverso, dalle ore 20.00 del 26/08/2022 alle ore 05:30 del 27/08/2022, nel territorio comunale è fatto divieto assoluto di:
1. Introdurre, vendere e somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori, bicchieri in vetro e lattine;

2. Ai pubblici esercizi, in sede fissa e ambulante, nonché ai circoli, di vendere e somministrare bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie o bicchieri di vetro o lattine;

3. Nell’ambito territoriale comunale è altresì fatto obbligo di vendere o somministrare bevande in contenitori di plastica o altro materiale riciclabile;

4. Il divieto di cui al precedente punto 2 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5000,00 ai sensi dell’art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Agli agenti ed ufficiali della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale;
Che sia trasmessa all’U.T.G. – Prefettura di Viterbo, al sig. Questore di Viterbo, al Comando di Polizia Locale del Comune di Vejano, alle stazioni dei Carabinieri e Carabinieri Forestali per il controllo dell’osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al T.A.R. Lazio ai sensi dell’art. 21 della Legge 1034/71 oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199/71.

Vejano, 24-08-2022

IL SINDACO
TERESA PASQUALI

Pagina aggiornata il 29/03/2023

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