11 Maggio 2023
ORDINANZA SINDACALE n. 3 del 10-05-2023
ORDINANZA SINDACALE n. 3 del 10-05-2023
OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO
IL SINDACO
PRESO ATTO dello lo stato di insufficiente manutenzione, abbandono, degrado ed incuria in cui versano molteplici beni immobili di proprietà privata, fronteggianti le strade urbane e vicinali del
Comune di Vejano (più precisamente stabili con annesse aree verdi, aree urbane non edificate, appezzamenti di terreno e connesse ripe, aree agricole non coltivate, canali di scolo ed altre opere per la condotta delle acque) che nel periodo estivo possono creare problemi di igiene, salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni, causando inoltre problemi di insufficiente sicurezza della viabilità;
APPURATO che è emerso che tale stato di incuria ed abbandono ha comportato e comporta tuttora la crescita spontanea e diffusa di ramificazioni, rovi, sterpaglie, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade urbane e vicinali nel territorio comunale, oltre che accumuli di materiali di varia natura;
RILEVATO che l’omessa, carente o difettosa manutenzione dei terreni e degli stessi canali di scolo posti nei pressi della sede stradale comporta produzione di fenomeni di ostruzione dei canali stessi e conseguente fuoriuscita di acqua, fango e terriccio, soprattutto in occasione di precipitazioni, tale da invadere le strade urbane e vicinali;
RILEVATO che la presenza di rifiuti di vario genere oltre alle sterpaglie e all’accumulo di materiale vegetale offre di fatto rifugio e costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili,
roditori, insetti alati e striscianti e di ectoparassiti, che completano il loro ciclo vitale in tali luoghi trascurati favorendo l’insorgere di possibili malattie per l’uomo;
RILEVATO che l’omessa manutenzione delle ripe dei fondi laterali alle strade medesime può determinare con la coltivazione il movimento del terreno o il suo cedimento ed ingombro della sede
stradale con massi, terriccio e altri materiali;
RILEVATO che l’abbandono o la mancata rimozione di rifiuti posti nei suddetti luoghi di proprietà privata (spesso non recintati ed individuabili al momento solo catastalmente) fronteggianti le strade o le aree verdi comunali concorre ad innalzare il livello del rischio di pericolo descritto;
CONSIDERATO che, come premesso, l’insieme di tali fattori pregiudica o rende comunque difficoltosa la circolazione stradale all’interno del territorio comunale, creando le condizioni suddette
per il proliferare di animali nocivi quali ratti, insetti e parassiti ed il diffondersi di malattie da essi trasmesse, ed inoltre costituiscono potenziale causa di incendi, ostruzioni e dissesto del manto stradale ed infine alterano il decoro urbano;
VISTO il D.lgs. 267/2000 (T.U. E.L.) in particolare gli artt. 50;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTI l’art. 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; IL D.Lgs. n. 285/1992 del 30/04/1992 “Codice della Strada” e s.m.i.; il DPR n. 495/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
la Legge n. 689/81; il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
VISTE le Leggi Regionali in materia con particolare riferimento alla Legge n. 16 del 16/06/2003;
VISTI i Regolamenti Comunali con particolare riferimento al “Regolamento Comunale di Polizia Locale” approvato con Deliberazione Consiliare n. 55 del 25/10/2000, modificato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 26/06/2002;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
CONSIDERATO che con precedenti ordinanze, da ultimo provvedimento n. 7 del 03/06/2022 si è stabilito dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno ed in particolar modo nel periodo estivo che fosse eseguita la pulizia dei terreni privati nelle zone urbane e periurbane appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e non infiammabili, a cura e spese dei proprietari ed impone l’obbligo a detti proprietari di mantenere dette aree in buono stato, ovvero con intervento coatto del Comune a totale carico dell’interessato inadempiente;
RITENUTO di confermare quanto precedentemente stabilito, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di sicurezza e prevenzione sopra assicurati;
ORDINA
In ogni periodo dell’anno ed in particolare dalla data odierna al 30 settembre 2023
– la pulizia dei terreni privati nelle zone urbane e periurbane appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e non infiammabili, a cura e spese dei proprietari ed impone l’obbligo a detti proprietari di mantenere dette aree in buono stato, ovvero con intervento coatto del Comune a totale carico dell’interessato inadempiente;
– ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreno, dei canali di scolo e di altre opere per la condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, di
aree verdi urbane, di stabili ed edifici con annesse aree verdi, fronteggianti le strade urbane e vicinali del Comune di Vejano, intima, altresì, di provvedere ai seguenti interventi:
a. sfalcio, taglio di erbacce, arbusti e piante selvatiche cresciute sulle rispettive aree private
b. confinanti con le suddette strade;
c. potatura delle piante e regolazione delle siepi poste in prossimità delle suddette strade;
d. potatura delle piante, anche di alto fusto, poste in prossimità delle suddette strade e
e. recisione dei rami di esse che sporgano su queste ultime e che costituiscano, per lo stato in
f. cui si trovano, fonte di pericolo per la viabilità o comunque impediscano la visibilità della
g. segnaletica stradale posta sul tratto stradale interessato;
h. raccolta di erbacce, rami, foglie, caduti e depositatisi nelle predette aree in prossimità delle
i. strade in questione o direttamente sul piano stradale;
j. taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle strade suddette;
k. raccolta dei rifiuti posti nelle predette aree in prossimità delle suddette strade;
l. pulizia e manutenzione dei canali di scolo, irrigazione, raccolta e deflusso delle acque,
m. posti in prossimità delle strade in questione;
n. manutenzione delle ripe dei fondi laterali alla sede stradale;
o. smaltimento dei materiali vegetali e di rifiuto evitando il loro accatastamento nel terreno;
AVVERTE
– che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori saranno applicate le SANZIONI AMMINISTRATIVE previste dal D.Lgs. 267/2000 art. 7-bis e successive modificazioni e integrazioni (da € 25,00 a € 500,00 con un’oblazione pari al doppio del minimo o a un terzo del massimo, a favore del trasgressore, come previsto dalla Legge n. 689/81, così come integrato dal D.L. 31.03.2003, n. 50 convertito con legge 20.05.2003, n. 116) o, in alternativa, dall’art. 29 c. 1 e c. 3 del Codice della Strada (da € 173,00 ad € 695,00, con pagamento ridotto di € 121,10 se versato entro 5 gg.) ovvero da altre disposizioni di legge;
– che l’inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l’addebito integrale delle spese sostenute dal Comune di Vejano per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;
– che i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili di qualunque danno ad essi imputabile per l’inadempimento stesso e dovranno altresì rimborsare il Comune di Vejano di tutte le spese che saranno sostenute da esso.
DISPONE
1. che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Vejano e affissa nei punti principali del territorio comunale.
2. che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
– Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo;
– Provincia di Viterbo;
– Polizia Locale del Comune di Vejano;
– Università Agraria di Vejano
– Ufficio Tecnico del Comune di Vejano;
– Stazione dei Carabinieri del Comune di Vejano;
– Stazione dei Carabinieri Forestali dello Stato di Vejano.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico di Vejano e tutti gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria previsti dall’art. 57 del c.p.p.
AVVERTE
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque via abbia interesse, potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero, in via
alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.
Vejano, 10-05-2023
IL SINDACO, TERESA PASQUALI

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