10 Maggio 2023
ORDINANZA SINDACALE n. 2 del 10.05.2023
Ordinanza contingibile e urgente con disposizioni relative all’obbligo di corretta conduzione degli animali ed all’obbligo della rimozione delle deiezioni canine sul territorio comunale a tutela dell’igiene pubblica, per il rispetto dell’ambiente, della sicurezza e incolumità pubblica e per il rispetto del decoro urbano
IL SINDACO
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo – animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi
pubblici o aperti al pubblico, in particolare strade, marciapiedi, piste ciclabili, piazze, parcheggi, parchi e aree verdi, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute
della cittadinanza ed in particolare dei bambini, anziani e non vedenti;
VALUTATO che l’elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall’attuazione, da parte dei
proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;
PRESO ATTO, inoltre, che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l’incolumità delle persone e della circolazione veicolare;
ACCERTATO che tale comportamento è causa di estremo disagio per i cittadini, per l’evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;
CONSIDERATO che l’abbandono delle deiezioni si associa al pericolo di infezioni sanitarie, soprattutto nel periodo estivo;
RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo
alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;
CONSIDERATO che i luoghi e i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti, e che il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una Comunità;
RITENUTO che è necessario stabilire l’obbligo per i detentori ed accompagnatori degli animali, del possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni animali;
Visto l’art. 50 del T.U.E.L.;
Visto il D.P.R. 08.02.54 n.320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
Vista la legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione
vista la l.20/05/2003 n.116 di conversione del d.l. 31/03/2003 n.50;
Visto l’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”
visto la l. n.689/1981 “modifiche al sistema penale”
Visto l’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Che a decorrere dalla data di esecutività della presente ordinanza, i proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo, debbono rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
- a tutela dell’incolumità pubblica e privata i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, ovvero quando condotti nei locali
pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto, anche muniti di museruola; - nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o del detentore, esclusivamente nelle aree loro
appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate; - é fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e che le
medesime siano depositate negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida; - come previsto dal D.P.R. n. 320/54 le disposizioni di cui al sopra scritto capoverso non si applicano per i cani delle forze armate, delle forze di polizia e della protezione civile quando
sono utilizzati per servizio; - è fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle
feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell’animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti
incaricati dell’osservanza della presente ordinanza. E’ altresì consigliato di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni dell’animale; I
proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso
pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni liquide lasciate dall’animale; - È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per gli animali randagi, fatta salva la possibilità di disporre idonee cautele che evitino disagi al decoro ed
all’igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro consumazione totale e quindi mediante l’asportazione delle ciotole e dei resti di cibo che, comunque, non
deve imbrattare in alcun modo il suolo pubblico.
Dalle presenti disposizioni sono esonerati gli animali da guida per i ciechi, i cani della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine, nell’esercizio dell’attività istituzionale.
AVVERTE
- Che, restando ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione da 25 a 500 euro ;
- Che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere
l’illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente punto nella misura stabilita ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge 689/1981.
DISPONE
Che il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento sia attribuito in via generale al Servizio di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale).
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale e di notificare il presente atto ai soggetti di seguito indicati:
− Stazione Carabinieri di Vejano
− Comando Carabinieri Forestali di Vejano
− Polizia Locale di Vejano
COMUNICA
Che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione e al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
Vejano, 10-05-2023
IL SINDACO TERESA PASQUALI

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