6 Giugno 2023
IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA scadenza prima rata (16 giugno 2023)
Si informa che:
– Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)
deve essere effettuato il versamento dell’ACCONTO IMU dovuta per l’anno d’imposta corrente.
Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso
destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Sono escluse dal pagamento le abitazioni principali e le pertinenze della stessa (nella misura massima di una
per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
In tema di abitazione principale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022, ha dichiarato fondate le
questioni che aveva sollevato davanti a sé (ordinanza n. 50/2022). Viene superato il concetto di “nucleo familiare” e l’esenzione per abitazione
principale spetta sull’immobile nel quale sono contemporaneamente presenti i due requisiti di residenza anagrafica e dimora abituale del
proprietario.
PRINCIPALI AGEVOLAZIONI
Le principali agevolazione in materia di IMU:
fabbricati di interesse storico o artistico [art. 1, comma 747, lett. a), della legge n. 160 del 2019]. Per i
fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è
ridotta del 50%.
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili [art. 1, comma 747, lett. b), della legge n. 160 del 2019]
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il
quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
abitazioni concesse in comodato [art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019]. Si applica la
riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
– il contratto di comodato sia registrato;
– il comodante possieda in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia
possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato.
La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta
destinato ad abitazione principale del coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.
abitazioni locate a canone concordato [art. 1, comma 760, della legge n. 160 del 2019]. Per le abitazioni
locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando
l’aliquota stabilita dal comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in
questione, è ridotta al 75%.
aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli [art. 1, comma 741, lett. d),
della legge n. 160 del 2019]. Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe
le seguenti condizioni:
– esse sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1
del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello
stesso art. 1;
– su di esse persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo
professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (per
maggiori chiarimenti sul punto si veda la Risoluzione n. 2/DF del 10 marzo 2020).
immobili merce [art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – legge di Bilancio 2020] . A decorrere dal 1° gennaio
2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga
tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di
decadenza;
immobili occupati abusivamente [art. 1, commi 81 e 82 della L. 197/2022 – legge di Bilancio 2023]. A
decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata
presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione
di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione
giudiziaria penale. Ai fini dell'esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei
requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO
L’IMU deve essere versata in due rate.
La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all’imposta dovuta per il
primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata dal Comune di Vejano.
La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata,
deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e
del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento.
È anche possibile versare, entro il 16 giugno 2023, l’intero importo in un’unica soluzione.
Il calcolo dell’imposta IMU per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato con le seguenti aliquote:
Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati ESENTI
Terreni Agricoli ESENTI
Aree Edificabili, con un’agevolazione consistente in una riduzione del 25% dell’importo totale dovuto ALIQUOTA PARI AL
10 (DIECI) PER MILLE
Immobili del gruppo “D”, ad eccezione della categoria D/10 ALIQUOTA PARI AL 10
(DIECI) PER MILLE
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti ALIQUOTA PARI AL 10
(DIECI) PER MILLE
PENSIONATI ESTERI
La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale
con l’Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al
37,5% ai sensi dell’art. 1, comma 743 della Legge 234/2021).
CODICI PER IL VERSAMENTO
(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)
CODICE CATASTALE DEL COMUNE: L713
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
COMUNE STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912 –
IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale 3913
IMU – imposta municipale propria relativa ai terreni 3914
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 3925
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO
COMUNE 3930
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918
IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 3939
SPORTELLO INFORMAZIONI
Gli uffici del Servizio Tributi sono a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Il Responsabile del Servizio
Dalla residenza comunale, li 1 giugno 2023
Dott.ssa Manuela Allegrucci
(in allegato: manifesto divulgativo)
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AVVISO PUBBLICO EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO – SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI – DIZIONARI E LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL LAZIO, NELL’AMBITO DELLE POLITICHE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI, AI SENSI DELL’ART.